Videosorveglianza e GDPR in condominio: Cosa fare

videosorveglianza condominio

Nel 2024 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato una serie di provvedimenti che irrigidiscono le regole sulla videosorveglianza nelle parti comuni degli edifici. Le sanzioni per gli amministratori che non rispettano i nuovi obblighi arrivano fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato annuo

In questo articolo facciamo il punto su cosa può (e deve) fare un condominio che voglia installare o aggiornare un impianto di telecamere, con un cartello fac‑simile scaricabile in fondo alla pagina.

Perché ne parliamo adesso

  • Provvedimento del 6 giugno 2024 del Garante: ha ribadito che le telecamere devono riprendere solo le aree strettamente pertinenti, evitando spazi di terzi o aree pubbliche
  • Provvedimento dell’11 gennaio 2024: ha confermato i limiti di utilizzabilità delle immagini in luoghi aperti al pubblico
  • Cresce il numero di reclami: nel 2023‑24 oltre 800 segnalazioni su impianti condominiali non a norma (dati Garante).

1. Aree comuni vs proprietà esclusive

Tipologia di area Telecamere consentite? Base giuridica
Androni, scale, garage, cortili, parcheggi , previa delibera assembleare a maggioranza dei millesimi ex art. 1136 c.c. Art. 6 § 1 lett. f) GDPR – legittimo interesse alla sicurezza
Portoni, pianerottoli davanti a porte di singoli appartamenti , ma l’angolo visuale deve escludere lo spazio interno delle unità e non deve ledere la privacy dei vicini Come sopra
Balconi, terrazzi, giardini esclusivi di un singolo condomino Solo se le riprese non invadono spazi altrui; in caso contrario serve il consenso dei vicini Art. 2‑terdecies DL 196/2003

Best practice: allega alla delibera planimetrie con i campi visivi delle telecamere per dimostrare la “minima intrusività”.

2. Informativa minima e cartelli

La presenza delle telecamere deve essere segnalata prima che qualcuno entri nell’area inquadrata. Gli elementi minimi del cartello sono:

  1. Icona di videocamera ben visibile.
  2. Dati del Titolare (Condominio) e dati di contatto dell’Amministratore.
  3. Finalità del trattamento (sicurezza di persone e beni).
  4. Riferimenti normativi: Reg. UE 2016/679 e DL 196/2003 s.m.i.

📄 Scarica il fac‑simile in PDFCartello videosorveglianza condominiale

Per i dettagli completi basta poi rimandare a una informativa estesa disponibile sul sito del condominio o presso l’Amministratore

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3. Chi è il data‑processor (responsabile del trattamento)

L’impresa che installa o manutiene l’impianto elabora materialmente i dati (le immagini) e quindi va nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il contratto deve indicare:

  • Oggetto e durata del trattamento;
  • Tipologia di dati (immagini video) e categorie di interessati (condòmini, visitatori);
  • Misure tecniche e organizzative adottate (crittografia, password, registri accessi);
  • Obbligo di formazione del personale.

Suggerisci al preventivo audit annuale di sicurezza: aiuta a dimostrare accountability di fronte a eventuali reclami

 

4. Durata delle registrazioni e diritti di accesso

  • Tempi di conservazione: il Garante indica un massimo di 24‑48 ore, estendibile a 7 giorni solo in casi particolari (es. complessi molto estesi o aree a rischio). Oltre serve motivazione documentata
  • Diritti degli interessati (art. 15‑22 GDPR): accesso, cancellazione o limitazione delle immagini che li riguardano. Il Condominio deve rispondere entro 30 giorni.
  • Registro dei log di accesso: conserva chi e quando ha visionato o estratto le immagini; sanzioni fino a 20 M € in caso di accessi non autorizzati

 

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